Il diritto elettorale secondo la Costituzione
Il punto di partenza di tutto il diritto elettorale, viene rappresentato proprio dall’articolo 48 della Costituzione che stabilisce quanto segue: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”.
“La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnate seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge”.
In sintesi i cittadini hanno garantito il proprio diritto di voto in quanto sussiste, all’interno dello Stato, una organizzazione articolata e complessa in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti istituzionali come il Parlamento, il Governo, la Magistratura, le Prefetture ed i Comuni.
Infine, l’ultimo comma dell’articolo 48 della Costituzione stabilisce che: “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.
Le liste elettorali
L’iscrizione nelle liste elettorali, pur costituendo un titolo legale, non ha alcuna efficacia costitutiva per l’esercizio del diritto di voto, ma semplicemente un’efficacia dichiarativa. Infatti, l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito non può essere condizionato o subordinato ad alcuna formalità amministrativa.
le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune); liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).
L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:
- compimento del 18mo anno di età;
- emigrazione o immigrazione da altro Comune;
- perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.;
Liste elettorali generali
Come disposto dall'art. 5 del T.U. n. 223/1967, ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali.
La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del Comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.
Le liste devono essere tenute costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla Commissione Elettorale Circondariale.
Liste elettorali sezionali
La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune.
La formazione e gli aggiornamenti delle liste elettorali
La formazione e gli aggiornamenti delle liste elettorali sono assicurate da precisi adempimenti che vengono assolti da tutti i Comuni nei medesimi termini.
Tali procedure sono definite revisioni e si dividono in semestrali, dinamiche e straordinarie, e riguardano sia le liste elettorali normali che quelle aggiunte.